Il Sindaco costituisce Autorità comunale di protezione civile, (comma 3, art. 15, Legge 24 febbraio 1992, n. 225) poiché agisce, in tempo di emergenza, in qualità di Ufficiale di Governo.
In caso di temporanea assenza e/o impedimento temporaneo, in situazione di pericolo, le funzioni del Sindaco vengono avocate d’ufficio con pieni poteri, dal Vicesindaco (art. 34, L. 142/90 e s.m.i.).
In tale funzione, egli coordina e dirige l’intera struttura locale di protezione civile e risponde del proprio operato, dinanzi ai cittadini ed alle amministrazioni sovraordinate.
Si distingueranno appresso, i compiti e le mansioni del Sindaco, in situazione ordinaria ed in situazione di emergenza.
In situazione ordinaria:
- Istituisce, sovrintende e coordina tutte le componenti del sistema, per le attività di programmazione e pianificazione (di cui egli stesso è promotore e responsabile) che si svolgeranno presso gli uffici comunali e/o presso una sede predisposta a tal fine (Centro Operativo Comunale).
- Nomina tra i dipendenti comunali e/o tra il personale esterno, il Responsabile del Presidio Operativo di Protezione Civile (P.O.P.C.), nonché i referenti delle nove funzioni di supporto, con idoneo provvedimento amministrativo.
- Nomina con idoneo provvedimento, il Comitato di Protezione Civile, all’interno del quale, sceglie un ristretto numero di collaboratori che, all’atto dell’emergenza, fornirà immediata consulenza e lo affiancherà nelle decisioni di maggior rilievo.
- Individua, ove lo ritenga necessario, le Unità di Crisi Locale (U.C.L.) e ne nomina il Responsabile.
- Promuove e partecipa attivamente alle manifestazioni atte a divulgare la cultura della protezione civile.
In situazione di emergenza:
Avvalendosi della consulenza dei collaboratori da lui scelti tra i membri del Comitato di P.C.:
- Dichiara, in caso di evento calamitoso prevedibile, lo Stato di Attenzione e gli eventuali passaggi alla fase di Preallarme, nonchè a quella di Allarme con idoneo atto amministrativo.
- Dichiara, in caso di evento non prevedibile, lo Stato di Emergenza.
- Istituisce e presiede il C.O.C.
- Attiva le strutture di protezione civile.
- Organizza i primi soccorsi alla popolazione ed i primi interventi necessari a fronteggiare l’emergenza, utilizzando, qualora fosse necessario, anche lo strumento straordinario dell’ordinanza.
- Chiede, a ragion veduta, al Prefetto l’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco.
- Provvede a garantire la continuità amministrativa del proprio Comune, assicurandone i collegamenti con la Regione, la Prefettura, la Provincia, nonché alla funzionalità delle telecomunicazioni e dei servizi essenziali, ecc.
- Informa costantemente la popolazione.
- Provvede alla salvaguardia del sistema produttivo locale, dei beni culturali.
- Provvede al ripristino della rete di comunicazione e dei trasporti.
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