Ordinanza n. 304/2024 del Presidente della Giunta Regionale della Puglia
Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica - Misure di prevenzione per l'attività lavorativa nel settore florovivaistico e nei cantieri edili, in condizioni di esposizione prolungata al sole.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTO l'articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
VISTO l’art. 10 della legge regionale 20 luglio 1984, n. 36;
VISTO lo Statuto della Regione Puglia (art. 42 della l.r. 12 maggio 2004 n. 7);
VISTO l’articolo 117, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO l'art. 650 del codice penale;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e ss.mm.ii.;
VISTO l’Ordinanza del Presidente della Giunta regionale 18 giugno 2024, n. 274 recante “Attività lavorativa nel settore agricolo in condizioni di esposizione prolungata al Sole - ordinanza contingibile ed urgente per motivi di igiene e sanità pubblica”;
CONSIDERATO che l'innalzamento delle temperature tipico della presente stagione renderà rischioso lo svolgimento dell'attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno;
CONSIDERATO che l'elevata temperatura dell’aria, l'umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali;
CONSIDERATO che l'INAIL, nell'ambito del progetto Worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori;
PRESO ATTO che, nell’incontro tenutosi il 08/07/2024, il Segretario Generale della Presidenza ha informato le Organizzazioni sindacali e datoriali di quanto relazionato dal Dipartimento “Promozione della Salute e del Benessere Animale” sui rischi da stress termico ambientale sulla salute dei lavoratori in condizioni di esposizioni prolungate al sole, con riferimento ai settori dell’edilizia e florovivaistico (prot. n. 345956/2024 del 09/07/2024), e conseguentemente della necessità di disporre, fino al 31 agosto 2024, il divieto di lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole tra le ore 12:30 e le ore 16:00, limitatamente ai giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”;
RITENUTO, pertanto, nell’esercizio dei poteri contingibili e urgenti attribuiti al Presidente della Regione a tutela della salute e igiene pubblica, di dover emanare un provvedimento finalizzato a ridurre i rischi per la salute derivanti dalla prolungata esposizione al sole, in particolare, dei lavoratori operanti, in tutte le aree e le zone del territorio pugliese, nei cantieri edili e nel settore florovivaistico, allo scopo di evitare possibili conseguenze gravemente pregiudizievoli per incolumità degli stessi;
DATO ATTO che sussistono le condizioni e i presupposti di cui all’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per l'adozione di Ordinanza in materia di igiene sanità pubblica;
VISTA la relazione del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale della Regione Puglia prot. 345956/2024 del 09/07/2024;
EMANA
la seguente Ordinanza
- A decorrere dalla data odierna e fino al 31 agosto 2024 è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di lavoro nel settore florovivaistico e nei cantieri edili, nei soli giorni in cui la mappa del rischio pubblicata alla pagina web www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/, riferita a: “lavoratori esposti al sole” con “attività fisica intensa” ore 12:00, segnali un livello di rischio “ALTO”.
- Restano salvi i provvedimenti sindacali, riferiti al territorio comunale, che non contrastano con la presente ordinanza e gli obblighi gravanti sul Datore di lavoro a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro dei lavoratori.
- La mancata osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Ordinanza determina le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato.
- La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, ai Prefetti e a tutti Sindaci dei comuni pugliesi ed è pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
- Del contenuto della presente Ordinanza sarà data ampia diffusione sull’intero territorio regionale, a cura della struttura speciale “Comunicazione istituzionale” della Regione Puglia.
- Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Bari, lì 10 luglio 2024
EMILIANO